Oggi vogliamo affrontare il meccanismo delle quote di ingresso per lavoro: capire come funziona sulla carta e dove si rompe nella pratica.
Un numero che non torna
Nel biennio 2023/24 sono stati rilasciati 61.941 visti di ingresso per lavoro a cittadini di Paesi terzi, ma solo 25.499 permessi di soggiorno risultano effettivamente richiesti (Centro Studi e Ricerche IDOS. Dossier Statistico Immigrazione 2025, Idos Edizioni, 2025, p. 123). Mancano all’appello 36.442 persone: hanno ottenuto un visto regolare per venire a lavorare in Italia, ma di loro si perde traccia nel momento in cui dovrebbero chiedere il permesso di soggiorno. Dove sono? Che fine hanno fatto?

Per capirlo bisogna guardare come funziona, sulla carta, la procedura di ingresso.
Come dovrebbe funzionare
In Italia un datore di lavoro che vuole assumere un cittadino straniero residente all’estero presenta una richiesta nominativa allo Sportello Unico per l’Immigrazione (SUI). Se la richiesta viene accolta, il SUI rilascia un nulla osta al lavoro. Su quella base, il consolato italiano nel Paese di origine rilascia il visto di ingresso, e la persona può entrare in Italia. Una volta arrivata, dovrebbe firmare il contratto di soggiorno allo sportello unico e ottenere il permesso di soggiorno.
RIFERIMENTO NORMATIVO Art. 22 del D.Lgs. 286/19981
Ingresso per lavoro subordinato Consulta la norma↗
C’è un primo punto in cui il sistema si incrina, ed è a monte, prima ancora che il lavoratore metta piede in Italia. Quando il SUI riceve la richiesta di nulla osta, dovrebbe verificare i requisiti del datore di lavoro. Ma se gli accertamenti non si completano entro 20 giorni ( art. 24, comma 2, TUI)2 o 60 giorni ( art. 22, comma 5, TUI)3 , per il lavoro subordinato scatta il silenzio-assenso: il nulla osta si considera comunque rilasciato, requisiti controllati o no.
Che gli accertamenti non si concludano in tempo dipende in larga parte da un problema strutturale: le banche dati delle diverse amministrazioni pubbliche non dialogano tra loro come dovrebbero. Eppure il Codice dell’amministrazione digitale, decreto legislativo 82/2005, prevede all’art. 50-ter4 l’istituzione di una Piattaforma Digitale Nazionale Dati che dovrebbe garantire, in via prioritaria , l’interoperabilità con le basi di dati di interesse nazionale elencate all’art. 60, comma 3-bis5 — e tra queste, alla lettera f), ci sono esplicitamente gli archivi in materia di immigrazione e asilo. Sulla carta, quindi, la norma per far parlare tra loro questi archivi esiste da tempo.
Nella pratica invece l’interoperabilità resta largamente incompiuta, e il risultato è che un nulla osta può partire senza che nessuno abbia davvero controllato i requisiti del datore di lavoro.
Il nostro ordinamento, tuttavia, prevede una tutela precisa. Se il datore di lavoro si tira indietro — non si presenta, non firma, sparisce — o non ha più i requisiti, la legge non fa ricadere la colpa sul lavoratore. L’art. 22, comma 5-ter, del decreto legislativo n. 286/986 stabilisce che il nulla osta può essere revocato solo se il contratto di soggiorno non viene trasmesso al SUI nei termini previsti, a meno che il ritardo non sia imputabile al lavoratore. Se è il datore a rendersi irreperibile o a non possedere i requisiti, la responsabilità è sua, non della persona che è entrata in Italia con un visto regolare, munita di nulla osta al lavoro.
Dove si rompe il meccanismo
Sulla carta, quindi, chi si trova in questa situazione avrebbe diritto a restare, in attesa di una nuova occupazione, con un permesso di soggiorno della durata di un anno. Nella prassi, però, capita che a queste persone venga detto — a voce, senza alcuna attestazione scritta — che il datore di lavoro non è più disponibile e che devono tornare nel proprio Paese. Nessun documento, nessun atto formale che si possa impugnare: solo un’indicazione verbale, che chi la riceve non ha strumenti per contestare.
Chi si trova in questa condizione, il più delle volte, non torna. Resta in Italia senza un titolo di soggiorno, e da lavoratore regolare (art.22 , comma 6-bis TUI7) diventa manodopera irregolare — esposta a chi è disposto a offrirle un lavoro proprio per la condizione di irregolarità: organizzazioni criminali, caporali, sfruttatori feroci ed efferati, come purtroppo confermano i recenti fatti di Amendolara, dove nel giugno 2026 quattro braccianti regolarmente soggiornanti sono stati bruciati vivi in un veicolo, barbaramente assassinati dai loro sfruttatori per aver chiesto di essere pagati per il lavoro prestato. È la condizione in cui la prassi amministrativa che abbiamo descritto finisce per spingere migliaia di persone entrate in Italia in modo del tutto regolare.
Una domanda che nessuno fa
A parole, la contrarietà allo sfruttamento lavorativo è unanime. Ma un sistema che, per prassi e non per legge, spinge persone regolarmente soggiornanti (art.22 , comma 6-bis TUI) verso l’irregolarità è un contributo diretto al problema che si dice di voler combattere.
Di questo, però, non si parla quasi mai. Non nei media, non nel dibattito pubblico. Non si chiedono nemmeno i dati – e quando li si guarda, come in questo caso, un numero enorme di persone semplicemente scompare dalle statistiche ufficiali senza che nessuno se ne interroghi. Sarebbe importante che di quelle 36.442 persone si appurasse il motivo per cui non hanno un permesso di soggiorno.
- Art. 22 del D.Lgs. 286/1998 ↩︎
- Art. 24, comma 2 — Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286 ↩︎
- Art. 22, comma 5 — Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286 ↩︎
- Art. 50-ter — Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 ↩︎
- Art. 60, comma 3-bis — Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 ↩︎
- Art. 22, comma 5-ter — Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286 ↩︎
- Art. 22, comma 6-bis — Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286 ↩︎


