Quando le prassi diventano irregolarità: la vita delle persone dentro il sistema amministrativo

Oggi vogliamo affrontare il meccanismo delle quote di ingresso per lavoro: capire come funziona sulla carta e dove si rompe nella pratica.

Nel biennio 2023/24 sono stati rilasciati 61.941 visti di ingresso per lavoro a cittadini di Paesi terzi, ma solo 25.499 permessi di soggiorno risultano effettivamente richiesti (Centro Studi e Ricerche IDOS. Dossier Statistico Immigrazione 2025, Idos Edizioni, 2025, p. 123). Mancano all’appello 36.442 persone: hanno ottenuto un visto regolare per venire a lavorare in Italia, ma di loro si perde traccia nel momento in cui dovrebbero chiedere il permesso di soggiorno. Dove sono? Che fine hanno fatto?

Per capirlo bisogna guardare come funziona, sulla carta, la procedura di ingresso.

In Italia un datore di lavoro che vuole assumere un cittadino straniero residente all’estero presenta una richiesta nominativa allo Sportello Unico per l’Immigrazione (SUI). Se la richiesta viene accolta, il SUI rilascia un nulla osta al lavoro. Su quella base, il consolato italiano nel Paese di origine rilascia il visto di ingresso, e la persona può entrare in Italia. Una volta arrivata, dovrebbe firmare il contratto di soggiorno allo sportello unico e ottenere il permesso di soggiorno.

Nella pratica invece l’interoperabilità resta largamente incompiuta, e il risultato è che un nulla osta può partire senza che nessuno abbia davvero controllato i requisiti del datore di lavoro.

Sulla carta, quindi, chi si trova in questa situazione avrebbe diritto a restare, in attesa di una nuova occupazione, con un permesso di soggiorno della durata di un anno. Nella prassi, però, capita che a queste persone venga detto — a voce, senza alcuna attestazione scritta — che il datore di lavoro non è più disponibile e che devono tornare nel proprio Paese. Nessun documento, nessun atto formale che si possa impugnare: solo un’indicazione verbale, che chi la riceve non ha strumenti per contestare.

Di questo, però, non si parla quasi mai. Non nei media, non nel dibattito pubblico. Non si chiedono nemmeno i dati – e quando li si guarda, come in questo caso, un numero enorme di persone semplicemente scompare dalle statistiche ufficiali senza che nessuno se ne interroghi. Sarebbe importante che di quelle 36.442 persone si appurasse il motivo per cui non hanno un permesso di soggiorno.

  1. Art. 22 del D.Lgs. 286/1998 ↩︎
  2. Art. 24, comma 2 — Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286 ↩︎
  3. Art. 22, comma 5 — Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286 ↩︎
  4. Art. 50-ter — Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 ↩︎
  5. Art. 60, comma 3-bis — Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 ↩︎
  6. Art. 22, comma 5-ter — Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286 ↩︎
  7. Art. 22, comma 6-bis — Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286 ↩︎