RISORSE
Glossario
Questo è un glossario di concetti relativi alle pratiche amministrative in materia di migrazione, nonché ai temi e agli articoli del magazine. È un lavoro in progress, in continua evoluzione e aperto a nuovi termini e significati.
A
Apolide
Persona che non è considerata cittadina di alcuno Stato ai sensi della legislazione vigente.
Fonte normativa: Art. 1 della Convenzione di New York del 28 settembre 1954 relativa allo status degli apolidi.
Apostilla
L’Apostille è una certificazione prevista dalla Convenzione dell’Aia del 5 ottobre 1961, che deve essere apposta sull’originale dell’atto e consente di attestare, per gli atti pubblici destinati a essere utilizzati in un altro Stato contraente, l’autenticità del documento e la qualità legale dell’Autorità che lo rilascia.
L’Apostille sostituisce la legalizzazione consolare degli atti pubblici nei rapporti tra gli Stati ai quali si applica la Convenzione. Viene apposta dall’autorità competente designata dallo Stato di provenienza del documento.
Elenco aggiornato dei Paesi che hanno ratificato la Convenzione de L’Aja e delle autorità competenti all’apposizione dell’apostille per ciascuno degli Stati è disponibile sul sito web della Conferenza de L’Aja: http://www.hcch.net/
Fonte normativa: Convenzione dell’Aia del 5 ottobre 1961
Asilo
Forma di protezione garantita dallo Stato sul proprio territorio, basata sul principio del non respingimento (non-refoulement, Convenzione di Ginevra del 1951) e sui diritti del rifugiato riconosciuti a livello internazionale o nazionale.
Viene concesso a una persona non in grado di chiedere la protezione dello Stato di cui ha la cittadinanza e/o in cui è residente, in particolare per timore di essere perseguitata per ragioni di razza, religione, nazionalità, appartenenza a un determinato gruppo sociale o per opinioni politiche. Il diritto d’asilo è riconosciuto anche dall’art.10 co.3 della Costituzione Italiana.
Fonte normativa: Convenzione di Ginevra del 1951;
C
Cittadino comunitario
Si definisce “cittadino comunitario” (o dell’Unione) qualsiasi persona che abbia la cittadinanza di uno Stato membro dell’Unione europea (U.E.).
Class action pubblica
È uno strumento legale contro le pubbliche amministrazioni che consente a un gruppo di cittadini, associazioni o altri soggetti previsti dalla legge di agire per rimediare a inefficienze o violazioni degli standard e delle procedure (introdotto dal d.lgs. 198/2009).
Fonte normativa: d.lgs. 198/2009.
D
Diffida
È un atto scritto, formale e obbligatorio, disciplinato dall’art. 3 del d.lgs. 198/2009, con il quale si invita preventivamente l’amministrazione interessata a rimediare alle inefficienze o alle violazioni previste dalla legge, prima di procedere con l’azione dinanzi al giudice amministrativo.
Fonte normativa: art. 3 del d.lgs. 20 dicembre 2009, n. 198.
L
Legalizzazione
Procedura con cui si attesta l’autenticità della firma e la qualità del pubblico ufficiale che ha sottoscritto un atto o un documento pubblico. In generale, per utilizzare in Italia un documento pubblico estero è necessaria la legalizzazione presso la competente rappresentanza diplomatica o consolare italiana, salvo i casi in cui si applichino l’Apostille o specifiche esenzioni previste dalla normativa. La legalizzazione è necessaria anche per i documenti italiani da utilizzare all’estero, in particolare: atti e documenti formati in Italia affinché abbiano valore all’estero; atti e documenti formati da una rappresentanza diplomatica o consolare estera residente in Italia, affinché abbiano valore in Italia. In questi, casi l’autorità a cui rivolgersi per la legalizzazione è la Prefettura territorialmente competente.
Fonte normativa: artt. 30-34 D.P.R. 445/2000.
M
Migrante
È una persona che si trasferisce in un altro Paese con l’intenzione di stabilirsi lì. L’immigrazione può essere volontaria o forzata. È volontaria quando la persona decide di spostarsi per motivi economici, di studio o per ricongiungersi alla famiglia, in cerca di opportunità migliori. È forzata quando lo spostamento avviene perché la persona non può più rimanere nel proprio Paese a causa di guerre, persecuzioni o disastri naturali. Un esempio di immigrazione forzata è lo spostamento di popolazioni civili durante un conflitto armato, quando vengono evacuate o fuggono in massa verso paesi confinanti per salvarsi.
Differenza tra rifugiato e immigrato/persona migrante: A differenza dell’immigrato/persona migrante, che si sposta per scelta personale e spesso ha la possibilità di tornare nel proprio Paese quando lo desidera,
il rifugiato è costretto a lasciare il proprio Paese a causa di una minaccia grave e immediata alla sua vita o alla sua libertà. Questa distinzione non riguarda solo le motivazioni del trasferimento, ma anche le conseguenze legali e i diritti riconosciuti. L’immigrato/persona migrante, infatti, non beneficia di una protezione internazionale specifica e deve rispettare le leggi ordinarie del Paese ospitante per poter rimanere. Al contrario, il rifugiato è tutelato dal diritto internazionale, in particolare dalla Convenzione di Ginevra del 1951, che gli garantisce il diritto di chiedere asilo e di non essere rimandato in un luogo in cui potrebbe subire persecuzioni. Queste garanzie hanno l’obiettivo di assicurare al rifugiato protezione, sicurezza e dignità nel Paese di accoglienza.
O
Ospitalità
La dichiarazione di ospitalità è la comunicazione prevista dall’art. 7 del D.Lgs. 286/1998 (TUI) a carico di chi dà alloggio o ospita uno straniero o un apolide. La comunicazione deve essere presentata all’autorità locale di pubblica sicurezza entro 48 ore dall’inizio dell’ospitalità.
A Ravenna, il form, insieme ai documenti richiesti, deve essere inviato alla Questura di Ravenna entro 48 ore dall’inizio dell’ospitalità.
P
Protezione internazionale
Nel contesto dell’UE, comprende lo status di rifugiato e di protezione sussidiaria, come definiti alle lettere d) e f) dell’art. 2 della Direttiva 2004/83/CE.
Fonte normativa: Direttiva 2004/83/CE
Protezione sussidiaria
Protezione concessa al cittadino di un paese terzo o all’apolide che non possieda i requisiti per essere riconosciuto come rifugiato, ma nei cui confronti sussistono fondati motivi di ritenere che, se ritornasse nel paese di origine, o, nel caso di un apolide, se ritornasse nel paese nel quale aveva precedentemente la dimora abituale, correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno come definito all’articolo 15 della Direttiva 2004/83/CE, e al quale non si applica l’articolo 17, paragrafi 1 e 2 della summenzionata direttiva, e il quale non può o, a causa di tale rischio, non vuole avvalersi della protezione di detto paese.
Fonte normativa: Direttiva 2004/83/CE
Protezione temporanea
Procedura di carattere eccezionale che garantisce, nei casi di afflusso di massa o di imminente afflusso di massa di sfollati provenienti da paesi terzi che non possono rientrare nel loro paese d’origine, una tutela immediata e temporanea alle persone sfollate, in particolare qualora vi sia anche il rischio che il sistema d’asilo non possa far fronte a tale afflusso senza effetti pregiudizievoli per il suo corretto funzionamento, per gli interessi delle persone di cui trattasi e degli altri richiedenti protezione.
Fonte normativa: Direttiva 2001/55/CE
R
Richiedente asilo/protezione internazionale
Qualsiasi cittadino di un paese terzo (ovvero un paese che non fa parte dell’Unione Europea) o apolide che abbia presentato una domanda di asilo in merito alla quale non sia ancora stata presa una decisione definitiva.
Ricongiungimento familiare
Procedura che consente a uno straniero regolarmente soggiornante in Italia, nei casi e alle condizioni previsti dalla legge, di ricongiungersi a determinati familiari all’estero.
Fonte normativa: artt. 28-33 D. Lgs. 286/1998 (TUI)
Rifugiato
In base alla Convenzione di Ginevra, chi, a causa di un giustificato timore di essere perseguitato per la sua razza, religione, cittadinanza, opinioni politiche o appartenenza a un determinato gruppo sociale, si trova fuori dello Stato di cui possiede la cittadinanza e non può o, per tale timore, non vuole domandare la protezione di detto Stato; oppure chiunque, essendo apolide e trovandosi fuori del suo Stato di domicilio abituale in seguito a tali avvenimenti, non può o, per il timore sopra indicato, non vuole ritornarvi.
Fonte normativa: Convenzione di Ginevra del 1951
T
TAR (Tribunale Amministrativo Regionale)
I TAR (Tribunali Amministrativi Regionali) sono organi della giurisdizione amministrativa che giudicano in primo grado sulle controversie relative all’esercizio del potere amministrativo, in particolare sui ricorsi avverso atti, provvedimenti o comportamenti della pubblica amministrazione lesivi di un interesse legittimo.
Fonte normativa: D. Lgs. 2 luglio 2010, n. 104 (Codice del processo amministrativo).
Traduzione
Traduzione in italiano di un atto o documento redatto in lingua straniera, quando necessaria per utilizzarlo in Italia. A seconda del Paese e della procedura, la traduzione può dover essere certificata come conforme all’originale da un traduttore ufficiale o dall’autorità consolare italiana. In alcuni casi, può essere necessaria anche la legalizzazione della firma del traduttore. Sono previste eccezioni, ad esempio per i documenti redatti su modelli plurilingue, previsti da convenzioni internazionali, o su modelli standard multilingue, secondo quanto previsto dal Regolamento (UE) 2016/1191, che si applica ai documenti pubblici rilasciati dalle autorità di uno Stato membro che devono essere presentati alle autorità di un altro Stato membro. Questo regolamento abolisce la postilla e semplifica le formalità in materia di copie certificate e di traduzioni.
Fonte normativa: art. 33, comma 3, D.P.R. 445/2000; Regolamento UE 2016/1191
V
Visto
Autorizzazione rilasciata dalle autorità competenti che consente allo straniero di presentarsi alla frontiera per chiedere l’ingresso nel territorio dello Stato, alle condizioni e per la durata previste dal visto. Il Visto Schengen Uniforme (VSU) consente soggiorni di breve durata, fino a 90 giorni nell’arco di 180 giorni, nello Spazio Schengen. Il Visto Nazionale (VN) è rilasciato per soggiorni di lunga durata, superiori a 90 giorni, nello Stato che lo ha rilasciato e, durante la sua validità, consente la circolazione negli altri Stati Schengen per un massimo di 90 giorni ogni semestre.
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