La Carta di Ravenna

La Carta di Ravenna nasce dai lavori della Prima Conferenza nazionale sul soccorso in mare, “Mediterraneo Oggi, libertà di muoversi, dovere di salvare”, svolta a Ravenna il 29 maggio 2025.

mare

Attraverso dieci proposte, la Carta chiede alle istituzioni italiane ed europee un maggiore coordinamento tra le fonti del diritto internazionale e dell’Unione europea, come previsto dal Trattato di Lisbona (art. 6 TUE), delle operazioni di soccorso in mare, una gestione più efficace dell’accoglienza e delle prassi amministrative essenziali per il pieno rispetto dei diritti fondamentali delle persone migranti, l’implementazione della Piattaforma Digitale Nazionale Dati (PDND) con gli archivi in materia di immigrazione e asilo come prevede il Codice dell’amministrazione digitale (CAD) .

Il documento è stato adottato dal Comune di Ravenna tramite Delibera di Giunta n. 491/202.

Di seguito i 10 punti approvati:

1. Adesione dell’Unione europea alla CEDU:
perfezionare il percorso di adesione formale dell’Unione Europea alla Convenzione europea dei diritti dell’uomo (CEDU) come previsto dall’articolo 6 paragrafo 2 del Trattato dell’Unione Europea (TUE). Tale adesione assume una rilevanza sostanziale non solo per gli organi giurisdizionali, ma per tutti i soggetti che esercitano l’azione amministrativa;

2. Coordinamento internazionale:
attribuire agli MRCC (Centri Nazionale di Coordinamento del Soccorso Marittimo) la responsabilità di attivare il coordinamento tra gli Stati, soprattutto quando l’Italia è il primo Paese ad essere contattato in presenza di un naufragio;

3. Coordinamento interno:
migliorare il coordinamento affinché le autorità italiane e l’agenzia Frontex condividano proattivamente le informazioni sui casi di pericolo con le navi di soccorso per rendere effettiva la tutela del diritto universale alla vita. L’assenza di un simile coordinamento può incidere in misura rilevante sulla possibilità di salvare vite umane;

4. Integrazione locale delle reti:
rafforzare il Sistema di Accoglienza e Integrazione (SAI) e garantire una crescente integrazione del sistema di accoglienza all’interno della rete dei servizi territoriali, per una programmazione unitaria degli interventi a livello locale. I centri di accoglienza straordinaria devono garantire con continuità l’insegnamento della lingua italiana, strumento insostituibile di inclusione e per l’autonomia delle persone accolte;

5. Porti lontani:
rivedere la pratica di assegnazione dei porti lontani per l’approdo dei sopravvissuti dopo il salvataggio, riducendo la distanza che costringe le navi di soccorso a compiere viaggi lunghi ed inefficienti, approdando in luoghi spesso distanti da quelli in cui sono situati i progetti che accoglieranno, riducendo drasticamente il presidio del mare interessato dai naufragi e ritardando l’accesso dei sopravvissuti ai servizi essenziali a terra;

6. Porti sicuri:
definire formalmente i criteri per l’assegnazione dei porti di approdo. Trattandosi ormai di attività ordinarie e continuative, non più emergenziali, sorge la necessità di attivare un progetto di sostegno ed un coordinamento tra le città individuate come “porti sicuri” per affrontare in modo uniforme e con standard condivisi tutte le tematiche (organizzative,
logistiche, professionali, economiche) legate agli approdi, unitamente alla condivisione delle buone pratiche;

7. Soccorso multiplo:
eliminare il divieto di soccorso multiplo, che può configurare anche il reato di omissione di soccorso e che porta a sottoutilizzare le capacità delle navi di soccorso, aumentando i rischi per l’incolumità dei naufraghi;

8. Condizioni materiali di accoglienza:
recepire, all’interno dell’ordinamento italiano, l’articolo 17 paragrafo 4 della direttiva 2013/33/UE, al fine di consentire ai richiedenti asilo che lavorano di contribuire ai costi legati all’ospitalità ed evitare la revoca delle misure di accoglienza. È essenziale valorizzare i percorsi di autonomia delle persone che attendono la valutazione della domanda di protezione internazionale, riducendo allo stesso tempo il rischio di esporre al lavoro irregolare, allo sfruttamento e al caporalato le persone accolte che cercano di inserirsi nel mercato del lavoro, ma necessitano ancora dei servizi del sistema di accoglienza, in particolare dell’accoglienza abitativa;

9. Sistema quote di ingresso:
rivedere le procedure di ingresso tramite quote, che hanno determinato finora risultati inefficaci e inefficienti, nonostante la domanda del mercato del lavoro. Garantire l’applicazione della normativa vigente – articolo 22 commi 5ter, 6, 6 bis e 11 del dlgs. 286/98 – che consente di non revocare il nulla osta all’ingresso e la quota, quando la causa del ritardo nella sottoscrizione del contratto di soggiorno non sia imputabile al lavoratore migrante. La mancata applicazione della norma sta trasformando lavoratori regolarmente soggiornanti in cittadini irregolari, che restano sul territorio, alimentando ulteriormente il rischio di lavoro irregolare, sfruttamento e caporalato;

10. Piattaforma digitale nazionale dati:
applicare la normativa del Codice dell’Amministrazione digitale per l’istituzione della Piattaforma digitale nazionale dati (PDND) – in particolare articoli 50 ter e 60 comma 3 bis del decreto legislativo 82/2005 – che prevede che vi confluiscano in via prioritaria anche gli archivi in materia di immigrazione e asilo detenuti dai Ministeri competenti, affinché la regolarità del soggiorno possa essere verificata alla fonte dalle altre pubbliche amministrazioni e dai soggetti gestori di servizi pubblici, in modo rapido e sicuro, riducendo l’enorme impatto negativo che i ritardi di consegna dei permessi di soggiorno producono sulle esistenze dei cittadini migranti e sulla coesione sociale. I permessi di soggiorno sono rilasciati o rinnovati in media dopo oltre un anno dalla richiesta rispetto ai sessanta giorni previsti per legge.

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📄 Testo integrale della Carta di Ravenna (PDF)